Ricorso alla CISOA per riduzione o sospensione di attività causata dall’emergenza Coronavirus

Si ricorda che nel settore agricolo è prevista la cassa integrazione salari (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell’anno e per gli impiegati agricoli.

Tale misura può, a nostro avviso, essere attivata anche in caso di riduzione o sospensione dell’attività agricola a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

La dizione della normativa di riferimento è infatti assai ampia per quanto concerne le cause di sospensione dal lavoro poiché, oltre all’indicazione specifica delle “intemperie stagionali”, prevede genericamente “altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori” (art. 8, legge n. 457/1972; art. 21 legge n. 223/1991).

Peraltro in precedenti situazioni di gravi crisi economiche, come quella del 2008, l’INPS ritenne applicabile la CISOA anche per tale “causale”.

 

 

La CISOA può dunque rappresentare un primo strumento per fronteggiare l’emergenza – pur con esclusivo riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano lavorato almeno 180 giorni nell’anno e gli impiegati agricoli – in attesa che, come detto, vengano definite nuove norme di sostegno alle imprese e ai lavoratori da parte del Governo.