Coronavirus DPCM 22.03.20: considerazioni specifiche per l'agricoltura

Di seguito i contenuti di maggiore interesse del DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22.03.20 ed i commenti di Confagricoltura per quanto riguarda specificamente l’attività di produzione agricola

Attività funzionali alla gestione dell’emergenza:

o È consentita l’attività di produzione, trasporto, consegna sanitaria chirurgici; commercializzazione e di farmaci, tecnologia e dispositivi medico-chirurgici

o È consentita l’attività̀ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;

o È altresì consentita ogni attività̀ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Attività commerciali

o Sono sospese tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;

o Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

o Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Attività industriali

o Sono sospese tutte le attività produttive industriali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;

o Sono consentite le attività impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività̀ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività̀ qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

o Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e difesa e le altre di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto

Attività professionali

o Le attività professionali non sono sospese;

o Restano ferme le previsioni di cui all’art.1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020: massimo utilizzo del lavoro agile, ferie e congedi retribuiti; sospensione delle attività dei reparti non indispensabili alla produzione; adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio o strumenti di protezione individuale; sanificazione dei luoghi di lavoro

Pubblica amministrazione

o Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di lavoro agile.

Attività sospese

o Le attività produttive sospese possono comunque proseguire in modalità a distanza o lavoro agile;
o Le imprese le cui attività̀ sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Si tratta di una misura temporanea che consente di gestire con una certa elasticità almeno in questi primissimi giorni la transizione verso la definitiva sospensione dell’attività.
o Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Attività non sospese

o Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Nessun problema pertanto per i nostri lavoratori agricoli.
o Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza che era previsto dall’articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020. Questo per impedire fughe di massa verso le Regioni del Sud, come accaduto due settimane fa.
o L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Considerazioni specifiche per l’agricoltura

  • Le attività agricole sono riconosciute come essenziali e quindi coltivazioni ed allevamenti sono senz’altro consentite; il relativo codice ATECO (01) è il primo dell’elenco in allegato.
  • In ogni caso tale concetto è ribadito dalla lettera f) dell’articolo 1 del decreto che riporta testualmente: “f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico- chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”. Si sottolinea il riferimento ai prodotti agricoli ed alimentari, quindi includendo tutti i prodotti ivi inclusi quelli non destinati ad alimentazione. Rimangono ferme invece le indicazioni relative alla vendita al dettaglio per la quale si rinvia alle precedenti note e, per quanto riguarda in particolare la vendita di piante e fiori, ai quesiti che sono stati inoltrati da Confagricoltura alla Presidenza del Consiglio e sui quali siamo in attesa di un riscontro.
  • Non c’è quindi alcun dubbio sulla possibilità di proseguire a produrre e commercializzare prodotti agricoli ed alimentari. Ivi compresi quelli delle attività florovivaistiche che sono incluse nel codice ATECO 01. Si tratta di un importante risultato che consente di proseguire senza problemi l’attività del settore primario nel suo complesso.
  • Non sono invece consentite la silvicoltura (divisione 02 della classificazione ATECO), e le attività di cura e manutenzione del verde (codice 81.3.) che Confagricoltura ha chiesto di inserire ma che evidentemente sono state considerate meno essenziali rispetto alle priorità della filiera agro-alimentare. Si tratta di una scelta che sarà comunque possibile rivedere considerando la rilevanza di tali attività, la necessità di procedere ad attività indifferibili di gestione di piante e altre colture e la coerenza rispetto ad altre attività comunque consentite come il florovivaismo. La procedura (articolo 1, lettera a) prevede che l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 “può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.”

Altrettanto può dirsi di alcune altre attività che pure Confagricoltura ha chiesto di inserire e che sono di diretto interesse per il settore come:

o La produzione di bottiglie in vetro (produzione di “vetro cavo” codice 23.1) e di contenitori in latta per alimenti (codice 25.9)

o Il commercio all’ingrosso di fitofarmaci e fertilizzanti (codice 46.75.01)

  • Sono invece state inserite tutte le attività essenziali alla filiera produttiva del primario che pure Confagricoltura aveva indicato come essenziali e nella fattispecie:

o tutte le industrie alimentari inserite nella divisione 10 della ATECO e che comprende anche la produzione di mangimi;

o tutte le attività di commercio all’ingrosso di prodotti agricoli ed alimentari e macchinari, utensili, accessori funzionali alla attività agricola nonché le rispettive attività di assistenza (manutenzione, riparazione etc.).

Precisazioni sulle attività dei florovivaisti


Sul sito del Governo – nelle FAQ sezione pubblici esercizi e attività commerciali – c’è un’importante precisazione, che riguarda tutti i nostri soci florovivaisti, richiesta proprio da Confagricoltura nei giorni scorsi.

La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti è consentita anche al dettaglio.