ASSUNZIONE IN AGRICOLTURA DI PERCETTORI DI NASPI E DIS-COL. ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS.

Con circolare n. 76 del 23 giugno scorso, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione dell’art. 94 del D.L. n. 34/2020 (recante disposizioni per la promozione del lavoro agricolo), con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’assunzione con questa specifica tipologia contrattuale riguardi soggetti percettori di NASPI e DIS-COL.

Come si ricorderà la citata norma, grazie anche all’azione di Confagricoltura, ha riconosciuto ai datori di lavoro del settore agricolo  – in relazione  all’emergenza  epidemiologica – la possibilità  di assumere con contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni, soggetti percettori di integrazioni salariali (con sospensione a zero ore), di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COL) o di reddito di cittadinanza (RdC), senza far perdere loro le indennità spettanti nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

Si tratta in sostanza di un contratto di lavoro a termine soggetto alle medesime regole degli altri rapporti di lavoro in agricoltura, con trattamento economico e normativo uguale a quello applicato alla generalità dei lavoratori agricoli nel rispetto della contrattazione collettiva di settore (CCNL e CPL), e con le medesime tutele, ma che deve rispettare due condizioni:

  • la retribuzione non deve superare il limite di 2.000 euro l’anno;
  • il contratto non deve superare i 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto (durata del contratto e del rinnovo) la circolare INPS fornisce un primo importante chiarimento precisando che “i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro”; il contratto di lavoro può dunque essere stipulato anche per un arco temporale superiore ai 30 giorni, l’importante è che le giornate di effettivo lavoro non superino detto limite (30).

Dal punto di vista operativo, viene precisato che è onere del lavoratore effettuare la comunicazione all’Istituto contenente l’indicazione delle giornate di lavoro, attraverso i consueti canali telematici (trasmissione del modello Naspi-Com).

L’Istituto si sofferma anche sugli effetti provocati dall’attivazione del contratto da parte dei percettori di Naspi e Dis-col e ribadisce come la norma contenga una deroga alle discipline speciali che regolano i casi di sospensione e decadenza alle prestazioni o all’abbattimento delle stesse nel caso di rioccupazione, dando la possibilità al lavoratore di continuare a percepire le predette indennità e di cumularle[1].

Pertanto, qualora i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, in corso di erogazione delle stesse, stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine che non superiori a 30 giorni (rinnovabili per ulteriori 30 giorni) nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, “le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione i richiamati articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015”.

Nel caso in cui siano superati i limiti dettati dalla norma (superamento del limite temporale dei 30 giorni rinnovabili di altri 30 e superamento dei 2.000 euro per le prestazioni lavorative nel 2020), le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli ordinari istituti del cumulo, della sospensione dell’indennità di disoccupazione e alla decadenza, ma esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.

In conclusione, l’Inps precisa che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, e che tale contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione. 

[1] Per la Naspi, il comma 1 del citato articolo 9 prevede che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi; in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto. I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, invece, prevedono che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del citato D.lgs n. 22 del 2015 a condizione che, tra l’altro, il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto (articoli 9 e 10 d.lgs. n. 22/2015).

Per quanto riguarda la prestazione DIS-COLL, l’articolo 15 al comma 11 prevede che in caso di rioccupazione da parte del beneficiario dell’indennità DISCOLL con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.