Il Nuovo Regolamento Fitosanitario: il Passaporto delle Piante

a cura di Chiara Pelloso, Ufficio Fitosanitario Provinciale

 Il 14 dicembre 2019 entrerà in vigore in tutta Europa il nuovo regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione dei vegetali. Tra le tante novità introdotte vi è anche una revisione sulla normativa concernente l’uso del passaporto delle piante.

Il passaporto delle piante è un documento ufficiale che consente la movimentazione di vegetali o parti di essi all’interno dell’UE e comprova l’adempimento alle prescrizioni fitosanitarie in vigore relative alla loro produzione. Può essere rilasciato esclusivamente da Operatori Professionali preventivamente autorizzati dai Servizi Fitosanitari competenti.

Il passaporto delle piante assolve due importanti funzioni:

  1. conferma all’acquirente che il materiale vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e che sono state prese tutte le misure possibili affinché sia indenne da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
  2. assicura la tracciabilità delle merci nella catena commerciale e in caso di infestazione deve permettere di risalire all’origine e al luogo di produzione.

 

Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento e che dal 14 dicembre 2019 dovranno essere applicate sono di seguito elencate:

 

  1. Obbligo del passaporto delle piante esteso a tutti i vegetali o parti di essi destinati all’impianto (con eccezione di alcune sementi). Ciò si è reso necessario in quanto in Europa si è assistito a una frequente comparsa di organismi da quarantena capaci di diffondersi attraverso un numero molto elevato di varietà vegetali.

 

  1. Il nuovo passaporto delle piante sarà un’etichetta che deve essere apposta fisicamente sul vegetale o sull’unità commerciale di vendita (vassoio, palletta, mazzo, etc.) e dovrò essere facilmente visibile e riconoscibile. Finora il passaporto fitosanitario poteva essere emesso sui documenti d’accompagnamento (bolla, fattura, ecc.) senza attenersi a un modello ben preciso e quindi non era sempre ben identificabile dall’acquirente. Il nuovo modello, integrato all’unità commerciale, garantirà invece una tracciabilità più completa dal produttore all’utilizzatore.

 

  1. Il passaporto non attesterà più solamente l’assenza di Organismi Nocivi da quarantena ma dovrà garantire anche l’assenza di organismi di qualità (RNQP) indicati nei regolamenti di implementazione.

 

  1. I contenuti del passaporto e i relativi requisiti sono standardizzati a livello europeo e dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell’Allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2313 che ne definisce il formato.

      Il nuovo passaporto delle piante infatti dovrà rispettare queste indicazioni:

  • essere chiaramente distinguibile tramite un riquadro bordato da altre informazioni e loghi;
  • essere chiaramente leggibile;
  • avere scritte inalberabili e durature;

Nel caso di materiale vegetale certificato prodotti nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC (quali ad esempio Vitis L., Malus L., Actinidia L., Rubus L., Fragaria), il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l’etichetta di certificazione avente i colori e i requisiti minimi descritti nelle specifiche norme di settore.

Gli elementi minimi che dovranno comparire sono i seguenti:

 

  1. La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante PZ» in inglese (Plant Passport o Plant Passport PZ) e, se pertinente, in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, separate da una barra obliqua (/);
  2. La bandiera dell’Unione stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa;
  3. Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell’oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.
  4. Codice RUOP: è un codice alfanumerico identificativo di un operatore professionale regolarmente autorizzato dal Servizio Fitosanitario a produrre e/o commercializzare materiali di origine vegetali;
  5. Codice di tracciabilità: la modalità di composizione di questo codice è, in linea di principio, a discrezione dell’azienda omologata. Quest’ultima, in caso di un’infestazione dovuta a un organismo nocivo regolamentato, deve essere in grado di indicare all’autorità competente da dove proviene la merce infestata (fornitore) e a chi l’ha eventualmente fornita (acquirente);
  6. Stato d’origine.

Inoltre, in un passaporto destinato alle zone protette (passaporto ZP) devono essere indicati gli organismi da quarantena rilevanti per la zona protetta subito sotto la dicitura “Passaporto delle piante/Plant passport”.

Tutti gli Operatori Professionali che utilizzano materiale vegetale a scopi professionali (agricoltori, silvicoltori, orto-florovivaisti, giardinieri paesaggisti, vivai, centri di giardinaggio, grossisti, comuni, enti, ecc.) e gli utilizzatori finali possono acquistare soltanto vegetali regolarmente scortati da un passaporto fitosanitario.

Non è prescritta l’emissione del passaporto fitosanitario unicamente nel caso della vendita diretta a privati che acquistano merci regolamentate per il proprio utilizzo (hobbisti).

Le merci ordinate tramite vendita a distanza (via internet o telefonicamente) devono invece essere cedute a privati/hobbisti con il passaporto delle piante.

Analogamente, se i vegetali acquistati da un privato/hobbista anche tramite vendita diretta sono destinate a una zona protetta si applica nuovamente l’obbligo generale di emettere il passaporto fitosanitario per quel vegetale.

Infine, si ricorda che tutti i passaporti delle piante emessi prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313.