Coronavirus. Cassa integrazione salari (CISOA, FIS, deroga). Circolare INPS

Preliminarmente si riepilogano qui di seguito gli strumenti di integrazione salariale disponibili alla luce della circolare INPS per i datori di lavoro agricolo e per le strutture del nostro sistema associativo.

 

Le imprese agricole possono accedere:

 

  • alla CISOA per i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato con almeno 181 giornate presso la stessa azienda;
  • alla cassa integrazione in deroga per gli operai, impiegati e quadri a tempo determinato, secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome (ed anche per i lavoratori a tempo indeterminato, una volta esaurite le 90 giornate di CISOA o se non hanno i requisiti per accedervi).

Le cooperative ex lege n. 240/1984 possono accedere:

 

  • alla cassa integrazione guadagni del settore industriale (CIGO e CIGS) per i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati e quadri);
  • alla cassa integrazione in deroga per tutte le altre categorie di dipendenti, secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome.

Le associazioni di categoria e le società di servizi possono accedere:

 

  • al Fondo di Integrazione salariale (FIS) qualora occupino nei 6 mesi precedenti più di 5 dipendenti;
  • alla cassa integrazione in deroga se occupano fino a 5 dipendenti, secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome.

Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare allegata, si mettono in rilevo qui di seguito gli aspetti di maggior interesse per le imprese agricole e per le nostre strutture territoriali.

 

CISOA – Cassa integrazione per gli operai e impiegati agricoli a tempo indeterminato

 

La circolare conferma la nostra tesi interpretativa circa la possibilità di ricorrere alla CISOA in caso di sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto[1].

 

La prestazione spetta:

 

  • ai lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) assunti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda;
  • agli apprendisti con contratto professionalizzante che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda;
  • ai soci-lavoratori di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

La domanda può essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, utilizzando l’apposita causale “COVID-19 CISOA”. Naturalmente il termine di 4 mesi – più ampio di quello ordinario di 15 giorni – rappresenta un termine massimo entro il quale può essere presentata la domanda. Resta quindi fermo che le istanze possono essere presentate anche entro termini inferiori (ad es. 15 giorni o 1 mese). Anche se nella circolare INPS non è precisato espressamente, non v’è dubbio che possano essere presentate anche una pluralità di domande da parte della stessa azienda, nel limite massimo del periodo integrabile.

 

Le aziende, all’atto della presentazione della domanda possono chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS senza obbligo di produzione dei documenti comprovanti le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

La domanda viene sottoposta dal direttore della sede INPS ai componenti della Commissione provinciale CISOA i quali possono formulare il proprio parere tramite posta elettronica. In assenza di formalizzazione del parere entro il termine perentorio di 20 giorni, la domanda si intende accolta.

 

La prestazione viene erogata secondo gli ordinari criteri per un massimo di 90 giorni e con l’applicazione all’indennità erogata al lavoratore del massimale di cui all’art. 3, c. 5, del d.lgs. n. 148/2015[2].

 

Si ricorda che per accedere alla CISOA, anche a causa dell’emergenza Covid-19, le imprese agricole interessate non sono tenute ad effettuare alcuna procedura di informazione/consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né ad addivenire ad un accordo con gli stessi.

 

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuo di giornate fruibili (90), sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi regionali.

 

 Cassa integrazione in deroga

 

La circolare in commento fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla disciplina della Cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome.

 

Si ribadisce al riguardo che, con riferimento alle imprese agricole, è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga per gli operai a tempo determinato e per tutti gli altri lavoratori che non possano accedere alla CISOA o perché non possiedono i requisiti (ad es. 181 giornate presso lo stesso datore di lavoro) o perché hanno già esaurito i periodi integrabili (90 giorni annui).

 

I dipendenti devono essere “in forza” al 23 febbraio 2020. Deve trattarsi cioè di lavoratori che a quella data abbiano in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e denunciato alle amministrazioni competenti (comunicazione obbligatoria di assunzione-UNILAV regolarmente presentata prima del 23 febbraio).

 

Per gli operai a tempo determinato le giornate di integrazione salariale in deroga sono equiparate a giornate di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

Per quanto riguarda invece il nostro sistema associativo, possono accedere alla cassa integrazione in deroga le nostre Unioni/Federazioni e le società di servizi collegate che occupano fino a 5 lavoratori.

 

Accordo sindacale

 

Il comma 1 dell’art. 22 del decreto-legge n.18/2020 stabilisce che il riconoscimento della Cassa Integrazione in deroga avvenga “previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale…”.

 

Sul punto l’INPS precisa, con riferimento ai datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, che al fine di accedere alla cassa integrazione in deroga deve essere avviata la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, finalizzata al raggiungimento dell’accordo con le organizzazioni sindacali, che può essere perfezionato anche con modalità telematiche.

 

In considerazione della situazione emergenziale, l’INPS precisa che si considera esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto-legge n.18/2020 con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge, che deve essere svolta anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

In sostanza, secondo l’Istituto, le domande di cassa integrazione in deroga possono essere presentate anche se l’accordo non viene raggiunto, purché si dimostri che la procedura di informazione e consultazione sindacale sia stata correttamente avviata e siano trascorsi i termini minimi per il riscontro da parte delle organizzazioni sindacali.

 

È dunque opportuno procedere tempestivamente all’avvio della consultazione sindacale per le aziende interessate alla cassa integrazione in deroga, tenuto anche conto del fatto che le domande saranno accolte dalle Regioni secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 

Non può non essere rilevato tuttavia che in alcuni degli accordi-quadro regionali sulla cassa integrazione in deroga non è stata espressamente prevista, in alternativa all’accordo sindacale, la possibilità di presentare la domanda una volta trascorsi 3 giorni dall’avvio della procedura di consultazione sindacale dei lavoratori. Questa discrasia tra le indicazioni dell’INPS e quelle di alcune regioni potrebbe creare problemi interpretativi a livello locale, giacche’ l’avvio e l’istruttoria delle richieste è di competenza delle Regioni.

 

La circolare INPS ricorda infine che, per espressa previsione normativa (art. 22, c. 1 del decreto-legge n. 18/2020), i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sono invece esonerati dall’accordo sindacale per la presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga (anche su questo punto alcune intese regionali hanno introdotto previsioni non in linea con la norma).

 

Sarebbe opportuno che le Regioni e le Province autonome tenessero adeguatamente conto delle indicazioni fornite dall’INPS con la circolare in commento, anche perché sono coerenti con la legislazione nazionale.

 

Procedure

 

Le domande di accesso alla cassa integrazione in deroga devono essere presentate alle Regioni (o alle Province autonome di riferimento), secondo le procedure definite a livello locale e nei termini ivi previsti[3].

 

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali.

 

Le sedi territoriali INPS procedono all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, tramite PEC, al datore di lavoro.

 

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro invia all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale utilizzando il modello “SR41”, al fine di consentire all’INPS il pagamento diretto della prestazione al lavoratore ammesso alla cassa integrazione in deroga.

 

Altre precisazioni

 

L’Istituto precisa che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza per la cassa integrazione in deroga richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019). Si tratta, a nostro avviso, di un principio di carattere generale che rappresenta un’ulteriore conferma della circostanza che l’esistenza di ferie pregresse non precluda l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (compresa la CISOA) e in deroga.

 

La circolare precisa inoltre che, come previsto dal comma 7 del citato articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, la prestazione è aggiuntiva rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 (durata massima: 1 mese). In sostanza le nove settimane di cassa in deroga si aggiungono, limitatamente ai territori sopra indicati (cd. zone rosse e arancioni), al periodo di un mese riconosciuto dal decreto-legge precedente.

 

Assegno ordinario Fondo Integrazione Salariale (FIS)

 

Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 (CIGO, CISOA e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi, come individuati nella tabella allegata alla circolare INPS n.47/2020 in commento.

 

Come detto, possono accedere al FIS le strutture del nostro sistema associativo (Federazioni, Unioni, società di servizi) che abbiano più di 5 dipendenti.

 

Le domande possono essere trasmesse all’INPS con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

 

In relazione alla previsione normativa, l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale:

 

  • non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015;
  • ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 26 settimane nel biennio mobile;
  • deroga al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015;
  • i periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di assegno ordinario;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (è richiesto solo che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020);
  • l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di assegno ordinario.

Procedura

 

I datori di lavoro che intendono accedere al FIS debbono esperire preventivamente la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che deve essere svolta, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

In sostanza non è necessario raggiungere un accordo sindacale ma è sufficiente l’avvio della procedura di informazione e consultazione.

 

Ad ulteriore semplificazione della procedura, la circolare INPS precisa inoltre che, all’atto della presentazione della domanda, non è necessario dare comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra (informazione e consultazione), e l’Istituto potrà procedere all’adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

 

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

A tal proposito la circolare precisa che per le sospensioni intervenute nel periodo dal 23 febbraio al 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1321/2020), il termine di 4 mesi per la presentazione della domanda decorre dal 23 marzo 2020.

[1] Cfr. Circolari INPS n. 178/1993, n. 91/2011 con l’allegato manuale operativo per aziende e consulenti e, da ultimo, n. 77/2017.

[2] Cfr. Circolare INPS n. 20/2020. La misura massima mensile della prestazione è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

[3] La circolare INPS indica anche le procedure per l’ammissione al trattamento di cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate con unità produttive in più di 5 regioni (paragrafo h).

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