Adempimenti necessari per l’esercizio dell’attività di vendita a distanza con consegna a domicilio

Facendo seguito alle indicazioni diramate dal Consorzio dei Comuni Trentini con la presente siamo ad evidenziare le disposizioni che riguardano gli adempimenti, di cui in oggetto, previsti per il settore agricoltura.

Per attività di vendita a distanza con consegna a domicilio, si intendono tutte le fattispecie in cui l’accordo tra il titolare dell’azienda ed il cliente avvenga con modalità diverse dall’accesso all’azienda, ed alle quali consegua la consegna del prodotto presso il domicilio dell’acquirente, tramite anche personale dipendente del titolare stesso. Sono, pertanto ricomprese, le ordinazioni raccolte con il mezzo telefonico, attraverso posta elettronica e siti internet di qualsiasi natura.

Rispetto ai profili igienico-sanitari, che interessano l’attività di preparazione e consegna di alimenti a domicilio, si rimanda a quanto esposto nella circolare del Dipartimento Salute e politiche sociali del 01 aprile 2020. Il regime normativo, che regola lo svolgimento di tali attività nell’attuale contesto di emergenza, è differenziato a seconda della tipologia del soggetto che la pone in essere, e della natura dei beni venduti. Con riferimento agli operatori del settore agricoltura è opportuno ricordare che l’art. 4, co. 4 bis, del D. Lgs. n. 228/2001 prevede che “la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.”. Nell’ambito del commercio elettronico, rientrano senz’altro le vendite concluse tramite sito internet e posta elettronica. Non vi è una disciplina specifica per quanto concerne le vendite concluse con il mezzo telefonico. Mentre la comunicazione, è, quindi, prescritta per chi faccia uso del canale web ed email, pare di poter sostenere che, dove l’ordinativo sia raccolto telefonicamente, sia possibile soprassedere alla stessa, tenuto conto del regime di ampia liberalizzazione e semplificazione che caratterizza l’attività di vendita da parte del produttore agricolo. Sotto il profilo delle disposizioni emergenziali di limitazione delle attività produttive, l’attività agricola rientra tra quelle consentite (codice ATECO 1 e 2).

In sintesi: per il commercio tramite sito internet o posta elettronica, occorre la comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda. Per il commercio tramite telefono, non occorre alcuna pratica presso il Comune. In entrambi i casi, non occorre presentare alcuna pratica alla Camera di Commercio.

Per eventuali chiarimenti rimaniamo a vostra disposizione