CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SETTORE DELL’AGRICOLTURA

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 - Articolo 4

FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In attuazione dell’articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante “ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”, le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore di operatori economici per il contrasto della diffusione del Covid-19 e per la promozione della competitività del sistema agricolo trentino.

Nello specifico, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 4, gli aiuti di cui ai presenti criteri sono rivolti, nell’ambito del settore dell’agricoltura, a progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all’implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del Covid-19 e progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi in remoto, nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi necessari alla promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in materia di Covid-19, di riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità, in particolare valutando la sostenibilità di lungo periodo della nuova attività, anche per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e di antivirali pertinenti e di investimenti per infrastrutture di prova.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’aiuto previsto dai presenti criteri:

Imprese agricole singole e società costituite per la conduzione di imprese agricole, che siano in possesso di partita iva agricola, attive anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura nonché le imprese che svolgono attività agrituristica.

CUMULO E LIMITI DI SPESA

Vengono stabiliti i seguenti limiti di spesa:
Spesa massima ammissibile a finanziamento euro 20.000,00 (Iva esclusa)

Spesa minima ammissibile a finanziamento (che dovrà essere rispettata anche al momento della liquidazione finale) euro 5.000,00 (iva esclusa)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) potranno essere ammissibili gli investimenti realizzati in provincia di Trento, funzionali alle imprese agricole operanti nella medesima provincia;

b)  essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento, al fine della verifica delle caratteristiche aziendali utili per l’ammissibilità della domanda. Il fascicolo deve contenere le particelle ove sarà effettuato l’intervento oggetto dell’iniziativa prevista dal presente provvedimento, salvo nei casi di occupazione del suolo pubblico

c)  Per le particelle oggetto d’intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessario dichiarare di essere stato autorizzato dal proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell’impresa purché tali soci ne qualifichino l’attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facenti parte dell’impresa familiare del richiedente ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

COSTI AMMISSIBILI

Saranno ammissibili le spese sostenute a partire dal 31 gennaio 2020 per i costi relativi a:

  1. acquisto, noleggio, affitto di attrezzature, impianti e tutto quanto necessario alla realizzazione di progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all’implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro e nei confronti dell’accessibilità al pubblico, compresa la realizzazione di iniziative strutturali, idonee a garantire il contenimento della diffusione del Covid-19, escluso il materiale di consumo.

  2. progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi in remoto, nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi necessari alla promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in materia di Covid-19, di riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità, in particolare valutando la sostenibilità di lungo periodo della nuova attività, anche per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e di antivirali pertinenti e di investimenti per infrastrutture di prova.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Presenta domanda entro il 16 novembre 2020. Le domande presentate al di fuori del sopra citato periodo sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile qui in basso ed esclusivamente tramite Posta elettronica certificata agli indirizzi dell’amministrazione provinciale con particolare riferimento ai seguenti:

a)  casella Pec del Servizio: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

b)  casella PEC degli uffici agricoli periferici competenti per zona: uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it uap.clesmale@pec.provincia.tn.it

SERV. AGRICOLTURA
Indirizzo: VIA TRENER, 3 – TRENTO
Telefono: 0461.495641, 0461.495921

L’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (la cui legge di conversione è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha introdotto alcune modifiche nella disciplina della comunicazione e della tenuta degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

In particolare:
· obbligo di comunicazione al Registro imprese dell’indirizzo PEC valido e attivo entro il 1° ottobre 2020;
· sanzioni per le imprese che non adempiono entro il suddetto termine e assegnazione d’ufficio di un indirizzo PEC all’impresa, per regolarizzare la posizione;
· poteri di controllo e cancellazione d’ufficio di tutti gli indirizzi PEC che non rispettano le regole previste dalla Direttiva MISE 13/07/2015 (indirizzo valido, attivo, univoco e riconducibile all’impresa).

Entro il 1 ottobre 2020, quindi, tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio; la comunicazione è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa:
· per le società: da 206,00 a 2.064,00 euro (art. 2630 del codice civile in misura raddoppiata);
· per le imprese individuali: da 30,00 a 1.548,00 euro (art. 2194 del codice civile, in misura triplicata).

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

Per controllare i dati dell’impresa e della pec:  http://www.registroimprese.it/

 

Per chi non ha ancora attivato un indirizzo PEC può richiederlo inviando una email a valentino.prosser@confagricolturatn.it

Contenuto della domanda

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:

– l’elenco delle particelle oggetto di intervento;
– di essere stati autorizzati ad eseguire i lavori da parte del proprietario, nel caso di particelle non di proprietà del richiedente;

– di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;

– che non si tratta di una impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Nella domanda dovranno essere inoltre indicati gli estremi di eventuali titoli in materia di urbanistica, qualora necessari alla realizzazione delle iniziative oggetto di contributo, tenuto anche conto di quanto previsto dal Capo VII “disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio” della L.p. 3/2020.

Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegato:

a)  preventivo o computo di spesa dettagliato delle iniziative da realizzare e relazione descrittiva dettagliata degli interventi che saranno eseguiti in rapporto alle necessità conseguenti alla emergenza Covid-19, sottoscritta dal richiedente;

b)  nel caso di lavori già effettuati: fatture quietanzate (secondo le modalità previste dal successivo punto 9) relative alla spesa sostenuta, accompagnate da una relazione descrittiva dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal richiedente.