ESONERO CONTRIBUTIVO PER I NUOVI LAVORATORI AUTONOMI UNDER 40 PER L'ANNO 2020

L’Inps con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel 2020.
La misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2020 ricalca l’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) già riconosciuto dalle leggi di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) e per il 2018 (legge n. 205/2017).
Infatti il comma 503 dell’art. 1 della legge di bilancio riconosce ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’INPS nel corso del 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività.
L’agevolazione spetta dunque solo per due anni, a differenza dell’analoga misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio di durata quinquennale (totale per i primi tre anni e parziale per gli ultimi due anni).
Da sottolineare inoltre che essa riguarda i giovani agricoltori che si iscrivono all’INPS nel 2020: nessuna agevolazione è stata invece riconosciuta a coloro che si sono iscritti per la prima volta nel 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma (mentre le nuove iscrizioni intervenute nel 2017 e 2018 hanno potuto beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalle rispettive leggi di bilancio sopra citate). Insomma, restano scoperte le nuove iscrizioni del 2019.
L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione INAIL).
L’esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo.
Lo sgravio non è cumulabile, per espressa previsione di legge, “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento”. Si tenga presente, al riguardo, che a partire dal 2018 l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24 per cento per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica (zone svantaggiate).  Permangono tuttavia alcune forme agevolative da considerarsi, secondo l’ INPS, incumulabili con lo sgravio in oggetto, quali il dimezzamento dei contributi per i titolari di pensione ultrasessantacinquenni (ipotesi che può verificarsi solo quando l’ultrasessantacinquenne sia iscritto in qualità di unità attiva del giovane CD) e la riduzione contributiva INAIL.
L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cosiddetto regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).
Si ricorda in proposito che, nel caso di richiesta avanzata da un giovane titolare di nucleo coltivatore diretto, al fine di preservare il diritto del giovane agricoltore di fruire dell’incentivo, è possibile richiedere il beneficio per il solo titolare o solo per alcuni componenti del nucleo familiare. Ed infatti, poiché l’esonero spetta non solo con riferimento alla contribuzione relativa al titolare del nucleo ma anche a quella relativa ai suoi coadiuvanti familiari (per i quali il titolare è obbligato a versare la contribuzione) potrebbe facilmente essere superato il limite di 20.000 euro nel triennio.
Con riguardo alle procedure, la circolare INPS chiarisce che il beneficio – analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti – non spetta automaticamente in virtù dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2018, ma necessita di un’ulteriore apposita istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica