Posta elettronica certificata e Domicilio Digitale: entro il 1° ottobre 2020 le imprese devono regolarizzarsi

L’obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale che non hanno un indirizzo PEC attivo. Sanzioni fino a 2.064 euro

L’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (la cui legge di conversione è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha introdotto alcune modifiche nella disciplina della comunicazione e della tenuta degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

In particolare:
· obbligo di comunicazione al Registro imprese dell’indirizzo PEC valido e attivo entro il 1° ottobre 2020;
· sanzioni per le imprese che non adempiono entro il suddetto termine e assegnazione d’ufficio di un indirizzo PEC all’impresa, per regolarizzare la posizione;
· poteri di controllo e cancellazione d’ufficio di tutti gli indirizzi PEC che non rispettano le regole previste dalla Direttiva MISE 13/07/2015 (indirizzo valido, attivo, univoco e riconducibile all’impresa).

Entro il 1 ottobre 2020, quindi, tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio; la comunicazione è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa:
· per le società: da 206,00 a 2.064,00 euro (art. 2630 del codice civile in misura raddoppiata);
· per le imprese individuali: da 30,00 a 1.548,00 euro (art. 2194 del codice civile, in misura triplicata).

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

Per controllare i dati dell’impresa e della pec:  http://www.registroimprese.it/

 

Per chi non ha ancora attivato un indirizzo PEC può richiederlo inviando una email a valentino.prosser@confagricolturatn.it