Misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della Provincia autonoma di Trento contro il colpo di fuoco batterico

  1. La lotta contro il colpo di fuoco batterico e il suo agente patogeno Erwinia amylovora è
    obbligatoria su tutto il territorio provinciale.
  2. Sono piante specificate (piante ospiti) di Erwinia amylovora le piante da impianto, piante da
    frutto, piante ornamentali e spontanee e i loro materiali di moltiplicazione (escluse le sementi e
    gli ibridi riconosciuti non sensibili al patogeno), coltivate e spontanee, afferenti ai seguenti
    generi:

Amelanchier Medik. (pero corvino);
Chaenomeles Lindl. (cotogno giapponese);
Cotoneaster Medik. (cotognastro);
Crataegus Tourn. ex L. (biancospino);
Cydonia Mill. (cotogno);
Eriobotrya Lindl. (nespolo del Giappone);
Malus Mill. (melo);
Mespilus Bosc ex Spach (nespolo);
Photinia davidiana Decne.,
Pyracantha M. Roem. (agazzzino);
Pyrus L.(pero);
Sorbus L. (sorbo).

  1. È fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servizio fitosanitario provinciale o al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione.
  2. A seguito di conferma di presenza dell’agente patogeno Erwinia amylovora è fatto obbligo a
    chiunque (frutticoltori, vivaisti, commercianti all’ingrosso, responsabili di garden center,
    manutentori del verde, proprietari o conduttori di impianti frutticoli, orti, giardini, parchi, siepi,
    alberature e terreni sui quali sono presenti piante ospiti sintomatiche al colpo di fuoco batterico)
    e su tutto il territorio provinciale:
    – di estirpare immediatamente ogni pianta infetta gravemente compromessa;
    – di procedere al taglio a 70 cm al di sotto del sintomo qualora localizzato solo su parte della
    pianta;
    – di distruggere mediante bruciatura tempestiva in loco se possibile, altrimenti in un altro
    luogo adeguato, tutto il materiale vegetale derivante dall’estirpazione e dal taglio di piante
    infette. Per l’eventuale trasporto del predetto materiale in un altro luogo idoneo devono
    essere utilizzati sacchi contenitivi che isolino il materiale da distruggere evitando comunque
    un’ulteriore diffusione dell’agente patogeno.
    Al termine delle operazioni tutti gli strumenti e macchinari, nonché il vestiario utilizzati devono
    essere sterilizzati in modo idoneo per via chimica o fisica.
    Successivamente all’eradicazione, spetta al proprietario dell’impianto interessato o a chi ne ha
    la disponibilità a qualsiasi titolo, provvedere ad effettuare dei controlli periodici e adottare tutte
    le misure necessarie per prevenire ulteriori infestazioni.
    Da un appezzamento con presenza di piante sintomatiche è vietato trasportare all’esterno piante
    ospiti o loro parti.

    5. Nei territori dei Comuni amministrativi riportati nell’elenco in calce è vietata la messa a dimora e la commercializzazione delle piante ornamentali appartenenti ai generi individuati al precedente punto 2.

    6. È vietata altresì la commercializzazione e la movimentazione delle piante ornamentali
    specificate al punto 2 dai territori riportati nel medesimo allegato A verso gli altri territori
    provinciali.

    7. Per quanto concerne i limiti di movimentazione degli apiari sul territorio provinciale valgono le
    disposizioni specifiche adottate con Determinazione n° 247 del 19 marzo 2021.

Elenco dei comuni amministrativi
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (limitatamente alla frazione di Bosentino)
CALCERANICA
CALDONAZZO
LEVICO TERME
NOVALEDO
PERGINE VALSUGANA
TENNA

 

(foto FEM)