CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (DL N.127/2021).

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 è stato pubblicato il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato  mediante  l’estensione  dell’ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” con il quale viene esteso l’obbligo di green pass anche nei luoghi di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo.

 

Le norme del decreto, ed in particolare le prescrizioni contenute nell’art. 3 relative al settore privato, hanno effetto anche nei luoghi di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore agricolo.

 

Il 21/09/2021 è stato pubblicato il decreto che rende obbligatoria la certificazione verde COVID-19 (Green pass) a tutti i lavoratori del settore privato.

L’obbligo vige dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

L’obbligo si applica a tutti i settori produttivi compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro, senza distinzione tra spazi chiusi, aperti o semiaperti.

 

E così in agricoltura, la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con contratto di prestazione occasionale, liberi professionisti chiamati a svolgere attività in azienda, nonché lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari.

Sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

Verifica dell’obbligo da parte dei datori di lavoro

La verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 spetta al datore di lavoro, anche con riferimento a tutti i possibili soggetti (ulteriori rispetto ai suoi dipendenti) che svolgono in azienda un’attività lavorativa a qualsiasi titolo, o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Conseguenze per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde COVID-19.

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

Le aziende con meno di 15 dipendenti possono sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, a partire dal 6° giorno di carenza di certificazione, per un periodo fino a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, nell’ipotesi in cui assumano altro dipendente in sostituzione.

 

Il costo dei tamponi rimane a carico dei lavoratori, non essendo stato previsto nessun obbligo in tal senso per i datori di lavoro.