PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI (ex art. 2222 c.c.) NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: ISTRUZIONI DA ML E INL

La Legge 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.
La norma prevede l’invio preventivo di una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
I committenti quindi che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali saranno tenuti a comunicare all’Ispettorato del Lavoro, preventivamente l’avvio della prestazione, mediante sms o tramite e-mail, informazioni secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti ex articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.
Proprio per tale rinvio, nel silenzio di istruzioni ministeriali, oltre che fosse ragionevole pensare che l’Ispettorato Nazionale si esprimesse con puntuali proprie direttive, è stata emanata la nota 29/2022 con cui vengono esplicate specifiche istruzioni operative.

Nell’attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione, l’obbligo andrà assolto dai committenti (aziende) secondo quanto di seguito specificato:

A) > TEMPISTICHE 1 – bonifica periodi pregressi:
per tutti i rapporti in essere alla data del 11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18.01.2022;
B) > TEMPISTICHE 2 – attività future per i rapporti avviati dal 12.01.2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale;
C) > MODALITA’ DI COMUNICAZIONE (allo stato attuale, in attesa di ulteriori prossime comunicazioni in merito)
inviare a mezzo pec all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nella cui competenza territoriale rientra il Comune in cui viene svolta la prestazione:

Trento:

serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

D) > CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE:
informazioni minime da inserire direttamente nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:
1) dati del committente e del prestatore: dati generali identificativi (ragione sociale/dati anagrafici, sede legale, CF/Partita IVA)
2) luogo della prestazione: sede in cui viene svolta la prestazione dal collaboratore (presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente)
3) sintetica descrizione dell’attività: derivabile anche dal contratto di conferimento incarico;
4) data avvio prestazione;
5) presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
6) ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico: in assenza indicare “da definire”;

E)
> ANNULLAMENTO / VARIAZIONE DATI DELLA COMUNICAZIONE GIA’ INVIATA:
una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere modificati, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore con le stesse modalità di cui sopra, precisando nell’oggetto e nel corpo della mail: “annullamento” / “variazione”;

F)
> SANZIONI:
Qualora manchino i dati suindicati (o l’obbligo di comunicazione preventiva non viene assolta), la comunicazione sarà considerata omessa dall’ITL e potrà essere comminata la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00, oltre la possibile sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

Considerando che la finalità della norma è svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, occorre prestare attenzione alla “genuinità” del rapporto.

Si ricorda che si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui una persona, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il prestatore d’opera svolge quindi la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Ogni prestazione andrà attentamente valutata considerando anche il contesto del committente e l’ambito in cui si inserisce il prestatore.

Fac simile comunicazione:
Oggetto: Comunicazione Avvio (oppure Variazione/Annullamento) attività lavoro autonomo occasionale.
Spett.le ITL,
si comunicano i dati riferiti alla prestazione autonoma occasionale in oggetto:
– dati del committente:
– dati del prestatore:
– luogo della prestazione:
– descrizione dell’attività:
– data avvio prestazione:
– arco temporale dell’opera:
– ammontare del compenso: