Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti
- RIFERIMENTI NORMATIVI 31 e 32 del decreto-legge n.50/2022 (“Decreto aiuti”)
IN SINTESI
Si rende noto che, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’INPS – d’intesa col Ministero del Lavoro – fornisce le indicazioni operative in merito all’indennità una tantum di 200 euro riconosciuta dal decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022). Si evidenziano gli aspetti più rilevanti per il settore agricolo
Operai agricoli a tempo determinato
Il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nel mese di ottobre 2022. Prima di erogare l’indennità, infatti, l’INPS dovrà controllare le denunce contributive (Uniemens) per verificare che il soggetto interessato non abbia ricevuto il bonus da parte di un altro datore di lavoro.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti con almeno 50 giornate nel 2021
Come noto l’art. 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, eroghi l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021”.
La circolare precisa che nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Essa spetta dunque solo se si tratta di lavoratori che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022 ad altro titolo.
Ne consegue che per gli OTD agricoli, l’indennità sarà versata, su domanda, dall’INPS e non dal datore di lavoro, che non dovrà quindi raccogliere alcuna dichiarazione da questa categoria di lavoratori.
Ricordiamo che per gli OTD agricoli la domanda potrà essere presentata dal 20.06.2022 al 31.10.2022 collegandosi al sito web dell’INPS – la funzione è già operativa – mediante accesso con SPID o carta di identità elettronica. La domanda può essere presentata autonomamente o avvalendosi del servizio di un patronato. Se, poi, l’OTD agricolo fosse percettore di disoccupazione agricola, l’indennità gli sarà corrisposta direttamente dall’INPS, senza bisogno di alcuna domanda.
Mensilità di luglio 2022
Relativamente a tutti gli altri lavoratori diversi dagli OTD, la circolare chiarisce che il bonus deve essere erogato – in presenza di un rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio 2022 nonché gli altri requisiti posti dalla legge – con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 anche se erogata ad agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 anche se di competenza del mese di giugno 2022.
Il bonus dovrà essere erogato anche qualora la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi.
Conseguentemente esso verrà recuperato, tramite compensazione, con le relative denunce.
Per gli OTI in forza nel mese di luglio 2022 viene specificato che il recupero potrà avvenire nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze di giugno 2022 (inviate entro il 31 agosto 2022) o di luglio 2022 (inviate entro il 30 novembre 2022), attraverso il <CodiceRetribuzione> “9”.
Requisito dell’esonero dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022
La circolare INPS, con un’interpretazione estensiva, chiarisce che – sebbene il decreto-legge n. 50/2022 indichi nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 0,8% dell’aliquota IVS a carico del lavoratore di cui alla legge n. 234/2021 al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro – tale periodo di riferimento deve intendersi esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare stessa (e cioè fino al 23 giugno 2022).
Lavoratori part-time
L’INPS chiarisce che indennità spetta nella misura intera di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale (non viene cioè riproporzionata).
Dichiarazione dei lavoratori
Come noto l’art. 31, c. 1, prevede che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l’INPS ad erogare il bonus nel mese di luglio 2022).
A tal proposito la circolare chiarisce che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la predetta dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Inoltre, con apposito messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 (che pure si trasmette in allegato alla presente circolare), l’INPS fornisce un fac-simile di dichiarazione al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esso – come espressamente indicato nel messaggio INPS – rappresenta solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.