LE “NUOVE” REGOLE PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI: LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI D.LGS. 198/2021

D.L. n. 1/2012 in breve: Si ricorda che il D.L. n. 1/2012 aveva introdotto una disciplina volta a favorire trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare per adeguarsi alla direttiva UE delle pratiche commerciali sleali, in particolare era stato previsto:

  • l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali;
  • l’individuazione di “ristretti” termini di pagamento;
  • il divieto di pratiche commerciali sleali.

Ad oggi i principi sovra riportati definiti dal D.L. n. 1/2012 sono stati abrogati e riformulati dal D.Lgs. n. 198/2021 attuativo della Direttiva UE n. 2019/633 che ha previsto nuove regole in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola alimentare e relative alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Si precisa comunque che nell’ambito del nuovo Decreto risultano confermate alcune disposizioni già precedentemente previste come l’obbligo di stipula in forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con consumatori finali, con indicazione di specifiche informazioni relative ai prodotti ceduti.

 

CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI

Sono soggette a suddetta normativa le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti”.

Si riportano alcuni prodotti agricoli/alimentari (elenco non esauriente): animali vivi, pesci, latte e derivati del latte, uova di volatili, miele naturale, piante vive e prodotti della floricoltura, legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci, frutta commestibile, preparazione di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante, mosti di uva parzialmente fermentate anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole, vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole mistelle, sidro e altre bevande fermentate, aceti commestibili …

Sono escluse dalla disciplina in esame:

  • le cessioni effettuate al consumatore finale, ossia ad un soggetto che acquista i prodotti per scopi estranei all’attività imprenditoriale / di lavoro autonomo esercitata;
  • le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
  • i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori agricoli / ittici a cooperative di cui sono soci e organizzazioni di produttori ai sensi del D.Lgs. n. 102/2005, di cui sono soci.

 

CONTRATTO DI CESSIONE

Il contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari deve essere:

  • concluso “mediante atto scritto” stipulato prima della consegna dei beni ceduti (per assicurare data certa si può utilizzare pec) e
  • riportare le informazioni relative a: durata (non inferiore a 12 mesi), quantità e caratteristiche dei beni ceduti; prezzo (fisso o determinabile eventuali criteri per determinarlo); modalità di raccolta e consegna; modalità di pagamento.

In alternativa all’accordo scritto singolo per ciascuna fornitura, sarà possibile stipulare “accordi quadro” con cui le parti vanno a disciplinare più cessioni di prodotti e che contengono le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Il vantaggio della sottoscrizione di un accordo quadro sta nel fatto che le singole forniture potranno essere regolate dai c.d. “documenti equipollenti”: documento di trasporto / consegna; fattura; ordine di acquisto con il quale l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti; ferma restando la necessità che gli elementi contrattuali siano concordati tra l’acquirente e il cedente mediante un “accordo quadro”. (Tali documenti dovranno riportare la seguente dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 198/2021, accordo quadro concordato in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ “

 

  • PRATICHE COMMERCIALI SLEALI – termini di pagamento

Tra le pratiche commerciali sleali sono vietate le seguenti pratiche che prevedono il versamento del corrispettivo oltre i termini di seguito indicati.

  1. Contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica (ossia, accordo quadro ovvero contratto di fornitura con prestazioni periodiche / continuative)
    • Prodotti agricoli / alimentari deperibili: oltre 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate (non superiore a 1 mese) ovvero dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna (a seconda di quale delle due date sia successiva)
    • Prodotti agricoli / alimentari non deperibili: oltre 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate (non superiore a 1 mese) ovvero dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna (a seconda di quale delle due date sia successiva)
  2. Contratto di cessione con consegna pattuita su base NON periodica
    • Prodotti agricoli / alimentari deperibili: oltre 30 giorni dalla data di consegna ovvero dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (a seconda di quale delle due date sia successiva)
    • Prodotti agricoli / alimentari non deperibili: oltre 60 giorni dalla data di consegna ovvero dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (a seconda di quale delle due date sia successiva)

Si precisa che con prodotti deperibili si intendono quei prodotti che per natura o nella fase di trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta o produzione o trasformazione.

 

REGIME SANZIONATORIO

L’art. 10 del Decreto in esame contiene il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni dei predetti obblighi e prevede, tra l’altro, che:

  • alla violazione dell’obbligo di stipula del contratto in forma scritta riportante le informazioni relative al prodotto venduto (o alternativamente mancato l’assolvimento dell’obbligo tramite le forme equipollenti, ossia documenti di trasporto / fatture / ordini) è applicabile la sanzione fino al 5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione / valore del contratto; con un minimo di sanzione pari ad euro 2.000,00;
  • alla violazione dei termini di pagamento è applicabile la sanzione del 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata “in ragione della misura dei ritardi”. La sanzione non può essere inferiore ad euro 1.000;
  • alla violazione della durata minima del contratto (12 mesi) è applicabile la sanzione del 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all’entità del danno provocato all’altro contraente. La sanzione non può essere inferiore ad euro 10.000.

Se le violazioni sono reiterate, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso le sanzioni non possono risultare superiori al 10% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente l’accertamento.

 

 

 

Per maggiori informazioni scrivere a veronica.menapace@confagricolturatn.it