FASE 2: Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid – 19 nelle aziende

Il Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento in data 30 aprile 2020 ha promulgato un nuovo protocollo generale
per la sicurezza sul lavoro in agricoltura. La situazione straordinaria legata all’emergenza
Coronavirus ha fatto venire meno improvvisamente la disponibilità di gran parte dei lavoratori
stranieri. In questa situazione, Confagricoltura continua a sollecitare il Governo ed i Ministeri del
Lavoro e dell’Agricoltura per la reintroduzione dei voucher agricoli. L’Ente Bilaterale Territoriale
Agricolo (EBTA) sta predisponendo un progetto per l’inserimento nel settore agricolo dei lavoratori
che si sono resi disponibili sul portale dell’Agenzia del Lavoro della PAT. Il progetto prevede un
percorso formativo che coinvolgerà anche le aziende.

SICUREZZA, FORMAZIONE E VISITE MEDICHE
Il D. Lgs. 81/2008, per quanto riguarda la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, distingue tre fasce di lavoratori:
 lavoratori che svolgono attività agricole (es. raccolta) per un periodo inferiore alle 50 giornate nell’arco dell’anno presso lo stesso datore di lavoro. In questa fattispecie la formazione è assolta mediante consegna al dipendente di opuscoli informativi;
 lavoratori che svolgono attività agricole per un periodo superiore alle 50 giornate nell’arco dell’anno presso lo stesso datore di lavoro. La formazione è prevista con un corso di sicurezza di 12 ore (4 ore generiche e 8 ore specifiche);
 lavoratori che effettuano attività agricole con rischi specifici (uso di mezzi agricoli,
trattamenti con fitosanitari, contatti con animali ecc) devono avere una formazione dedicata alle varie mansioni svolte.

Per le visite mediche:
 Per i lavoratori che svolgono attività con rischi specifici c’è l’obbligo della sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente e relativa visita medica.  

Misure di contenimento del contagio:
È vietata ogni forma di assembramento di persone anche nei luoghi aperti, nelle
pause pranzo, coffe break, spogliatoi ecc.
Mettere a disposizione dei dipendenti idonei dispositivi di protezione individuale
(mascherine, guanti, gel igienizzanti) con obbligo di utilizzo in ogni situazione dove
il distanziamento di 1 metro non sia possibile.
Pulizia giornaliera e periodica disinfezione dei luoghi ad uso comune;

Nei luoghi di lavoro garantire la disponibilità di acqua, detergente e dispenser di gel
idroalcolici;

Riepilogo Misure igieniche:
L’allegato 4 del DPCM in esame contiene, nel dettaglio, le seguenti misure igieniche:
 lavarsi spesso le mani;
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
 evitare abbracci e strette di mano;
 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 26 aprile 2020 – fermo restando che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, le persone che entrano in Italia devono essere segnalate al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria indicando il domicilio dove si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di 14 giorni.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 Adempimenti alle aziende in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardanti COVID 19

 

Si ricorda a tutti i datori di lavoro che l’emergenza Covid 19 ha portato con se una serie di obblighi e adempimenti che rientrano a pieno titolo in quelli previsti dal decreto 81/08

Tali adempimenti si possono sintetizzare come segue:

  • Aggiornamento DVR con le misure adottate dall’azienda
  • Consegna dei DPI
  • Informazione/formazione e addestramento preventivo (quando rimanere a casa , informazione sui rischi e sull’uso dei DPI, indicazioni sul distanziamento  e igiene, utilizzo dei mezzi aziendali, degli utensili e degli alloggi aziendali)
  • Partecipazione al corso per referente Covid proposto dall’Uopsal (non obbligatorio ma raccomandato) della durata di 4 ore.

Si ricorda a tutti i datori di lavoro l’obbligo di informare gli stessi, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità. Tra le informazioni:

  • L’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di avvisare il datore di lavoro.
  • L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
  • L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Per i dipendenti resta l’obbligo di informazione e addestramento sulle misure anticontagio covid-19 e uso dispositivi di protezione individuale (d.p.i.)

L’addestramento sull’ uso dei DPI ai sensi dell’art. 36 -37 e 77 D.Lgs. 81/2008 prevede:

Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro 


  1. a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
    b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  2. c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
    e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
    f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
    g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  3. h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

E’ fondamentale dare massima diffusione gli obblighi previsti anche avvalendosi di traduttori e pittogrammi/ immagini per rendere chiaro il comportamento da seguire ai lavoratori stagionali stranieri.

Alleghiamo il modulo di consegna dpi da leggere con attenzione, compilare in ogni sua parte e far firmare ai dipendenti insieme al verbale di avvenuta informazione/addestramento con delle importanti indicazioni in lingua italiana e rumena.